Il controllo ha riguardato la regolarità dei rendiconti dei gruppi presenti in Consiglio Regionale per l’anno 2012. Si tratta di una montagna di documenti, distinti per ciascun gruppo consiliare, che richiederebbe tanto accurata lettura che uno studio attento.
Leggeremo domani sui giornali lucani il dettaglio dei richiami e delle censure operate dalla Corte dei Conti sulle spese dei gruppi. Per esempio, sono sicuro che Leo Amato, sul Quotidiano di Basilicata, ci presenterà la sua abituale e impietosa investigazione sul caso.
Invece, la mia attenzione è stata richiamata da una perla linguistica e concettuale presente nelle delibere, nonché dalla querelle che si è aperta tra i Magistrati contabili ed il Presidente del Consiglio Regionale.
Viene infatti introdotta dai magistrati la nozione di “emolumento ‘ontologicamente’ differente del Consigliere regionale”, nozione che viene richiamata nelle varie delibere. In sostanza, sono state contestate ai gruppi consiliari una serie di spese ritenute non riconducibili ad attività politica dei gruppi medesimi in quanto riferibili a voci di spesa logicamente attribuibili, secondo i magistrati della Corte, ad attività individuali del consigliere e, quindi, con un potenziale rischio di duplicazione dei rimborsi.
Tuttavia, ne è anche scaturito, diciamo come interessante sottoprodotto, un duello quasi-filosofico tra i Magistrati ed il Presidente del Consiglio Regionale, il quale il 17 luglio scorso ha inviato una nota contenente deduzioni e osservazioni sulle delibere adottate.
La tesi centrale del Presidente del Consiglio Regionale pare essere la seguente:
“trattandosi di due emolumenti differenti e con funzioni diverse, si ritiene che dalla rendicontazione dei Gruppi non possano essere escluse aprioristicamente le spese di rappresentanza ritenendole già coperte dalle somme erogate ai sensi di cui all’art. 11 L.R. n. 8/98 (spese di rappresentanza del singolo Consigliere) a meno che, dalla documentazione prodotta, non vi sia identità di titolo, causa e destinatario della spesa di cui è richiesto il rimborso”
Rispondono i Magistrati contabili:
“Non vi è dubbio che, in linea di principio, le risorse pubbliche che affluiscono al gruppo ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 8/1998 rappresentino una forma di emolumento “ontologicamente differente” da quelle che pervengono ai singoli Consiglieri in virtù di altre e diverse disposizioni segnalate da questa Sezione, in particolare l’art. 11 della medesima L.R. n. 8/1998 e gli artt. 8 e 9 L.R. n. 38/2002. E’ proprio da tale ontologica diversità che discende la conseguenza che le spese già coperte con una risorsa (a favore del singolo Consigliere) non possono essere poste a carico di altra risorsa (a favore del Gruppo).”
E ancora proseguono:
“Contraddice l’ontologica diversità tra le due forme di contribuzione di danaro pubblico che possa essere rendicontata a carico del Gruppo una spesa effettuata dal singolo consigliere, per la quale egli già beneficia di contributi pubblici. Tale potenziale anomalia, consistente nel fatto per cui una medesima spesa sia fatta gravare due volte a carico dei contributi pubblici, una volta a valere sui contributi spettanti al Gruppo, l’altra volta a valere sui contributi spettanti al singolo Consigliere (anche in via forfettaria), costituisce una irregolarità che deve essere rilevata da questa Sezione.”
Insomma, sembra proprio che si stia aprendo un altro capitolo della infinita vicenda dei rimborsi pubblici ai Consiglieri e, ancora una volta, i politici lucani sono costretti sulla difensiva.
Certo che, una volta che si sia decodificato il concetto di “emolumento ontologicamente differente”, resta comunque aperta la questione di fondatezza della posizione “filosofica” della Corte dei Conti.
I Magistrati bacchettano il Presidente del Consiglio (e di riflesso i Consiglieri) per la sua presunta incapacità di cogliere la differenza tra due strutture oggettive differenti ovvero, da un lato, le spese individuali dei Consiglieri e, dall’altro, le spese correlate all’attività istituzionale dei gruppi consiliari.
Sul punto, suppongo, l’obiezione che verrà mossa nei prossimi giorni dal ceto politico regionale alla Corte sarà che è esattamente questa oggettiva (ovvero ontologica) differenza che è impossibile fissare a-priori, tra attività strettamente individuale e attività del consigliere che sia, invece, riconducibile ad iniziative istituzionali dei gruppi consiliari.
Noi, per il momento, ed in attesa di approfondire il merito della vicenda, la vediamo così: negli ultimi anni è apparso chiaro, direi oltre ragionevole dubbio, come si siano usate le diverse voci componenti il cosiddetto trattamento onnicomprensivo per aumentare, di fatto, il salario netto percepito dai Consiglieri regionali.
Dunque, non saremmo affatto meravigliati se anche i rimborsi ai gruppi consigliari fossero diventati, nel tempo, un altro modo indiretto utilizzato, almeno in taluni casi, per far lievitare la retribuzione individuale dei nostri instancabili politici-lavoratori.